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IL BLOG DEL DOTT. ANGELO BALDINELLI – IL TRIBUTARISTA DEI PARRUCCHIERI

Normativa Green Pass

 

 

 

a cura del dott. Angelo Baldinelli

Spett.le Cliente


sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal 22 settembre 2021, con cui vengono introdotte, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, misure
urgenti di contenimento del Covid-19 e l’obbligo di possesso del Green Pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.


Con la presente Circolare vengono fornite le prime indicazioni utili a gestire il nuovo obbligo nell’ambito del rapporto di lavoro, riservandoci di intervenire con successiva circolare qualora dovessero esserci variazioni
inerenti tale obbligo.
1. L’OBBLIGO DEL LAVORATORE
L’obbligo del lavoratore di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle
certificazioni comprovanti:
 lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; ovvero
 la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; ovvero
 l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SARS-CoV-2
2. L’OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green Pass.
Nell’ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e
ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica deve essere effettuata anche dal
rispettivo datore di lavoro.
3. MODALITA’ DI VERIFICA
I datori di lavoro, sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per
l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso
ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso (a tale riguardo viene allegato alla
presente circolare un modello di delega da far sottoscrivere alle persone designate).
La verifica deve avvenire con le modalità previste dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, per cui “La verifica
delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente
l’applicazione” normativamente prevista, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità
della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne
hanno determinato l’emissione.
Tale applicazione può essere scaricata in modo del tutto gratuito su dispositivi Android e iOS, direttamente dalle
piattaforme Play Store di Google per Android e App Store di Apple per IOS;
a. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
b. IOS: https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.
4. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della
certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di
definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel
settore privato, l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione
delle violazioni dell’obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000
5. ASSENZA DI CERTIFICAZIONE E RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o
qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati
assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né
altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di
certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto
di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una
sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della
certificazione verde Covid-19.
6. SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE
A carico del personale che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata
l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo
i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.
Alla luce di quanto appena esposto, si invita a fornire adeguata informativa a tutto il personale ed a implementare
per tempo le procedure necessarie all’assolvimento puntuale dell’obbligo di verifica del Green Pass.


1. L’OBBLIGO DEL LAVORATORE
L’obbligo del lavoratore di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle
certificazioni comprovanti:
 lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; ovvero
 la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; ovvero
 l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SARS-CoV-2



2. L’OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green Pass.
Nell’ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e
ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica deve essere effettuata anche dal
rispettivo datore di lavoro.

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